STATUTO

TITOLO I

Art. 1
Denominazione e sede sociale
  1. E' costituita a norma dell’art. 2615 ter c.c. una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di “Logistica Toscana – Società consortile a responsabilità limitata”.
  2. La Società consortile ha sede legale in Firenze.
  3. Potranno essere istituite o soppresse sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2
Oggetto sociale
  1. La Società ha finalità consortili, mutualistiche e non di lucro.
  2. Oggetto sociale è lo studio, la promozione e lo sviluppo della logistica attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    1. attività finalizzate a favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi di logistica, con specifico riferimento alla domanda espressa dal sistema produttivo regionale ed all'offerta logistica portuale, aeroportuale, interportuale e delle altre strutture di natura privata e pubblica della Toscana operanti nello stesso settore;
    2. iniziative volte a favorire la costruzione di un sistema di relazioni funzionali fra i porti, gli aeroporti e gli interporti regionali per attrarre nuovi flussi di traffico e accrescere la competitività delle imprese che in Toscana operano nel settore;
    3. studi e ricerche in materia di offerta e di domanda di servizi di logistica. Attività di formazione, trasferimento e divulgazione delle conoscenze anche attraverso convegni e seminari;
    4. sviluppo di programmi interdisciplinari anche attinenti l’organizzazione territoriale dei servizi e la mobilità delle merci nelle aree metropolitane;
    5. raccolta e gestione dati inerenti la domanda e l’offerta di logistica;
    6. realizzazione di una rete informatica regionale e sovraregionale finalizzata a collegare domanda e offerta di logistica;
    7. progetti di fattibilità economica e finanziaria d’impresa, di settore e di area.
  3. La Società potrà compiere tutte le operazioni e svolgimento di tutte le attività economiche, commerciali, finanziarie, creditizie, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e garanzie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali individuate come necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
  4. Eventuali finanziamenti richiesti dalla Società ai soci ed a questa concessi in proporzione alle quote possedute si intenderanno a tutti gli effetti, sia civilistici che fiscali, infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, senza che ciò costituisca raccolta di pubblico risparmio.
  5. La Società non potrà assumere partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata.
Art. 3
Divieto di distribuzione degli utili
  1. E’ vietata la distribuzione degli utili od avanzi di esercizio sotto qualsiasi forma ai consorziati, neppure in caso di scioglimento della Società.
Art. 4
Durata della Società
  1. La durata della Società consortile è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. In caso di proroga è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso.
  2. La Società potrà essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea.

TITOLO II

Art. 5
Requisiti dei Soci
  1. I Soci sono soggetti pubblici che hanno interesse diretto o indiretto allo sviluppo e al miglioramento dei servizi di logistica.
Art. 6
Obblighi dei Soci
  1. I soci, oltre alle quote di conferimento, sono tenuti al versamento dei contributi annui, di volta in volta deliberati dall’Assemblea sulla base della Relazione programmatica, predisposta dal Consiglio di Amministrazione di accompagnamento al Bilancio preventivo economico per l’esercizio successivo.
  2. I contributi annui sono conferiti in denaro, nel rispetto delle quote di partecipazione di ciascun socio.
  3. I soci possono conferire ulteriori contributi in denaro finalizzati alla realizzazione di particolari progetti nell’ambito delle attività previste all’articolo 2. Tali progetti sono concordati tra i soci unitamente al relativo piano finanziario, che definisce le quote di partecipazione di ciascun socio in relazione al grado di interesse. I progetti sono approvati con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
  4. il socio è altresì obbligato:
    1. a trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richieste ed attinenti agli scopi sociali;
    2. rimborsare le spese sostenute dalla Società consortile a richiesta del socio stesso e per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima ad esso imputabili, con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 2615 c.c.;
    3. osservare lo Statuto , il regolamento interno, e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi della Società consortile.
Art. 7
Esclusione e recesso del socio
  1. Il socio è escluso dalla Società consortile nei seguenti casi considerati di giusta causa:
    1. divenga privo anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla Società consortile;
    2. non esegua il pagamento della quota nel termine prescritto, o non versi il contributo di cui al precedente art. 6, 1° comma , entro il 28/02 di ogni anno;
    3. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
  2. L’esclusione deve essere deliberata dall’assemblea dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell’invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  3. Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza, il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.
  4. L’esclusione del socio, ai sensi dell’art. 2473-bis codice civile, non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale, così come previsto dall’art. 2609 c.c..
  5. Il socio può recedere dalla Società consortile nei casi previsti dagli artt. 2473 e 2497 - quater codice civile.
  6. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO III

Art. 8
Capitale sociale
  1. Il capitale sociale è di € 100.000,00.
  2. L’Assemblea straordinaria dei soci del 27 maggio 2008 ha deliberato l’aumento inscindibile del capitale sociale da € 100.000,00 a € 210.000,00 da sottoscriversi, in denaro, entro la data del 31 dicembre 2008.
  3. Il capitale sociale è diviso in quote che possono essere di differente importo.
  4. la responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.
  5. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni; in deroga al disposto dell’art. 2464 Codice Civile possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, necessari per consentire l’acquisizione di elementi utili allo svolgimento dell’attività sociale.
  6. Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d’opera o di servizi a favore della Società devono essere garantite da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.
  7. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
  8. Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e non possono essere attributi particolari diritti riguardanti l’amministrazione della Società.
  9. La Società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia , nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.
Art. 9
Variazioni del capitale
  1. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell’assemblea dei soci, la quale può delegare al Consiglio di amministrazione i poteri necessari per realizzare l’aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.
  2. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.
  3. Sull’aumento di capitale, che deve avvenire con le modalità di cui all’art. 8, comma 5, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro 90 giorni dalla delibera dei soci.
  4. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.
  5. Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale al diritto di opzione, e/o di mancato collocamento anche parziale dei diritti di opzione il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto , con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato o in difetto dal Collegio arbitrale.
  6. L’esclusione del diritto di opzione non è consentita nell’ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.
Art. 10
Versamenti e finanziamenti dei soci
  1. I soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione da deliberare da parte dell’Assemblea, possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e a finanziamenti.
Art. 11
Cessione delle quote
  1. Le quote possono essere trasferite con effetto verso la Società soltanto se la cessione è autorizzata dall’Assemblea, con delibera presa con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei suoi componenti da adottarsi entro tre mesi dal giorno in cui è pervenuta la richiesta che deve indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di pagamento.
  2. Qualora l’Assemblea rifiuti il consenso del trasferimento, deve indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all’acquisto delle quote, in sostituzione di quello non gradito.
  3. A parità di condizioni, i soci hanno diritto di prelazione all’acquisto. La prelazione verrà esercitata secondo le modalità seguenti:
    1. il socio che intende alienare la quota dovrà dare informazione al Consiglio di Amministrazione delle modalità e dei termini della vendita;
    2. il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai Soci la proposta di vendita;
    3. i Soci avranno diritto nei quindici giorni successivi, a manifestare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione l’interesse all’acquisto;
    4. nel caso pervenissero più richieste, la quota verrà ripartita proporzionalmente e l’eventuale resto verrà sorteggiato tra i Soci acquirenti.
Art. 12
Esercizio sociale – Bilancio Preventivo Economico e Bilancio dì Esercizio
  1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d’esercizio ai sensi di legge.
  2. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio prorogabili a 180 (centottanta) ove ne ricorrano i presupposti legali.
    Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo economico relativo all'esercizio successivo unitamente alla relazione programmatica.
  3. Il contributo annuo ordinario annualmente dovuto dai soci potrà essere dell’importo massimo stanziato nei relativi bilanci previsionali per l’anno di riferimento.

TITOLO IV

Art. 13
Organi della Società
  1. 1. Sono organi della Società:
    1. l’Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. il Presidente;
    4. il Collegio sindacale.
Art. 14
Assemblea dei Soci
  1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
  2. L’Assemblea è convocata presso la sede della Società o in altro luogo purchè in Italia , dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all’anno e quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire per raccomandata, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare..
  3. Nell’avviso di convocazione deve essere riportato l’elenco delle materie da trattare, la data e l’ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si repura regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale, se istituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
  4. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l’assemblea stessa elegge il proprio presidente.
  5. Il Presidente dell’assemblea nominerà un segretario il quale provvederà a redigere il verbale, a meno che il verbale non vada redatto ai sensi di legge da un notaio.
  6. Hanno diritto ad intervenire all’assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla Società almeno tre giorni prima della data dell’adunanza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea.
Art. 15
Competenze dell’Assemblea
  1. L’Assemblea:
    1. approva il bilancio economico preventivo, unitamente alla relazione programmatica ed il bilancio consuntivo d’esercizio;
    2. nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, l’Amministratore Delegato, i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determinandone il loro compenso;
    3. cdelibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
    4. delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
    5. sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato della Società;
    6. sulla nomina dei liquidatori, sui loro poteri e compensi;
    7. sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, determinato nell’atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;;
    8. delibera in ordine all’ammissione di nuovi soci, autorizzando il trasferimento di quote sociali o l’aumento di capitale.
  2. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.
  3. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il capitale indicato nel comma precedente, l’assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite rappresentante, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
  4. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
  5. Per le materie di cui ai punti d), e), f), g) e h) del presente articolo, l’assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
Art. 16
Rappresentanza nell’assemblea
  1. 1. Il socio può farsi rappresentare con delega scritta da conservarsi da parte della Società.
  2. 2. Nessuno può rappresentare più di due soci.
Art. 17
Consiglio di amministrazione
  1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, scelti tra persone, anche non socie. L’Amministratore Delegato fa parte del Consiglio di Amministrazione ed è designato dal Presidente della Giunta regionale, mentre gli altri amministratori sono designati, disgiuntamente ed in modo paritetico, dalla Regione e da Unioncamere toscana.
  2. Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all’assemblea.
  3. Il Consiglio predispone il bilancio preventivo economico e la relativa relazione programmatica, nonché il bilancio di esercizio.
  4. Il Consiglio provvede ad ogni atto relativo al personale della Società e, in particolare, nomina l’eventuale direttore generale o tecnico fissandone le attribuzioni.
  5. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.
  6. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera, telefax, o posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.
  7. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e del Collegio sindacale e nel caso che nessuno su opponga alla trattazione degli argomenti.
  8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, oltre al Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
  9. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell’art. 2386 C.C.
  10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza od in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire, che sia loro consentito lo scambio dei documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
  11. L’amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.
Art. 18
Presidente
  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione di Unioncamere Toscana, dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  2. Il Presidente:
    1. presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
    2. dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;
    3. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
    4. vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
    5. accerta che si operi in conformità degli interessi della Società consortile;
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il Consigliere delegato, ovvero il consigliere più anziano.
  4. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
Art. 19
L’Amministratore Delegato
  1. Il Consiglio di Amministrazione delegherà le proprie attribuzioni per la gestione della Società all’Amministratore Delegato.
Art. 20
Collegio Sindacale :
composizione – durata – attribuzioni
  1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Presidente del Collegio e gli altri componenti vengono nominati dall’Assemblea. Il Presidente e un componente supplente sono nominati su designazione della Regione, mentre gli altri componenti effettivi ed un supplente sono nominati su designazione di Unioncamere Toscana. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. Il Collegio sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio della Società.
  3. Il Collegio esercita il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto e sulla corretta amministrazione della Società. Esercita inoltre il controllo contabile secondo quanto previsto dall’art. 2477 C.C. ed esprime parere sui bilanci preventivi economici e sui bilanci di esercizio.
  4. Il Collegio esprime annualmente una valutazione complessiva sulle attività della Società, di cui è data comunicazione all’Assemblea dei soci, al Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore delegato.
  5. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza; il sindacio dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
  6. Il compenso annuo dei componenti del Collegio dei revisori viene determinato dall’Assemblea nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO V

Art. 21
Soggetti sostenitori
  1. I soggetti pubblici e privati che intendono sostenere l’attività consortile della Società per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo tenuto dalla Società.
  2. Gli iscritti assumono l’obbligo di versare annualmente un contributo determinato dall’Assemblea, d’intesa con il soggetto sostenitore.
  3. I soggetti sostenitori partecipano al finanziamento dei progetti che vengono individuati nel programma di attività consortile in base alle percentuali che saranno definite nell’atto di adesione, nella misura non inferiore al 10%, in relazione al valore del progetto e comunque in misura non inferiore a 6.000 euro.
  4. I soggetti sostenitori possono chiedere la cancellazione dall’albo in ogni momento. La Società può provvedere alla cancellazione di sua iniziativa su delibera dell’Assemblea. La cancellazione dall’albo, comporta la cessazione di ogni obbligo verso la Società.
Art. 22
Erogazione dei servizi a terzi
  1. I richiedenti terzi dei servizi sono tenuti al pagamento delle relative spese, in misura almeno pari al costo dei servizio erogato.
Art. 23
Scioglimento della Società
  1. In caso di scioglimento della Società l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.
  2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell’Assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della Società.
Art. 24
Regolamento interno
  1. Qualora necessario od opportuno l’assemblea approva un regolamento interno per l’applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della Società consortile.
Art. 25
Componimento delle controversie
  1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci e la Società, l’organo amministrativo, l’organo di liquidazione e di controllo, o fra detti organi o i membri di tali organi, o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell’attività sociale e della interpretazione od esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente secondo diritto.
  2. L’arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente per il luogo ove la Società ha la sua sede legale.
  3. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale .
Art. 26
Norme di rinvio
  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia .

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 27 maggio 2008